ISTITUTO COMPRENSIVO VERONA 15 - BORGO VENEZIA
(Scuole Carducci, Forti, Manzoni - Fincato-Rosani)
STATUTO DEL COMITATO DEI GENITORI
ART. 1
(Denominazione e sede)
È costituita l’associazione culturale, sociale, assistenziale e ricreativa senza fini di lucro, denominata: COMITATO GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO VERONA15 – BORGO VENEZIA. È apartitica e aconfessionale.
Ha sede legale a Verona, in via Badile n. 99.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2
(Statuto)
L’associazione COMITATO GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO VERONA15 – BORGO VENEZIA è disciplinata dal presente statuto.
L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 3
(Efficacia dello statuto)
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.
ART. 4
(Durata)
La durata dell’Associazione è illimitata nel tempo.
ART. 5
(Finalità)
Il Comitato dei Genitori nasce per informare e aggregare i genitori, oltre che per rappresentarli nei confronti dell'Amministrazione Comunale e delle Istituzioni Pubbliche. In quanto tale, esso costituisce uno strumento la cui prerogativa è quella di dare voce ai genitori, fungendo da interfaccia tra la Famiglia e la Scuola.
Propone inoltre iniziative ed esprime pareri, prefiggendosi di:
- Favorire la più ampia collaborazione tra Scuola e famiglia nel rispetto dei rispettivi ruoli;
- Promuovere corsi, incontri, conferenze, dibattiti ed altre proposte che siano di aiuto ai genitori per lo sviluppo della propria personalità, di quella dei figli e che concorrano alla formazione culturale, morale e fisica degli studenti;
- Fornire aiuto e consulenza ai genitori eletti negli organi collegiali della Scuola perché si sentano sostenuti ed incoraggiati nell'assolvimento dei loro compiti;
- Collaborare con la Dirigenza scolastica ed il Consiglio d'Istituto avanzando proposte volte a:
- migliorare l'andamento complessivo dell'Istituto Comprensivo (IC), cooperando in tutte le commissioni di lavoro che prevedono anche la partecipazione dei genitori;
- analizzare e ricercare soluzioni riguardo ad eventuali problemi posti dai Consigli di Classe, Interclasse, Istituto e dalle Assemblee dei Genitori.
L’organizzazione di volontariato opera nel territorio della Provincia di Verona.
ART. 6
(Ammissione)
Sono aderenti dell’associazione i genitori che ne fanno espressa richiesta.
L’ammissione all’associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile. L’eventuale non ammissione deve essere motivata.
L’ammissione è resa effettiva con il versamento di una quota sociale il cui importo è deciso dal Consiglio Direttivo.
La qualifica di socio scade al 31/10 di ogni anno, fermo restando il diritto di recesso.
ART. 7
(Diritti e doveri degli aderenti)
Gli aderenti all’associazione hanno il diritto di:
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute, preventivamente autorizzate, per l’attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali.
Gli aderenti all’associazione hanno il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.
La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.
ART. 8
(Perdita della qualifica di socio)
La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’aderente all’associazione che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’organizzazione. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
ART. 9
(Gli organi sociali)
Sono organi dell’associazione:
- Assemblea dei soci
- Consiglio direttivo
- Presidente
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
ART. 10
(L’assemblea)
L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all’associazione ed è l’organo sovrano.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’associazione.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, reso pubblico sul sito internet e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti i soci.
ART.11
(Compiti dell’Assemblea)
L’assemblea deve:
- approvare il conto consuntivo;
- fissare l’importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
- approvare l’eventuale regolamento interno;
- eleggere e, per gravi motivi, revocare il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
ART. 12
(Convocazione e validità)
L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
La convocazione, completa di ordine del giorno, avviene mediante pubblicazione sul sito internet.
L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
Alle riunioni del Comitato dei Genitori possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico e gli insegnanti della scuola da Lui, o dal Collegio Docenti, designati.
Il Comitato dei Genitori è convocato in via ordinaria dal Presidente.
Il Comitato si propone di convocare, se necessario, l'assemblea generale di tutti i genitori per consultazioni su tematiche di particolare rilevanza, urgenza e che richiedono un ampio coinvolgimento.
ART. 13
(Assemblea ordinaria)
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
ART. 14
(Assemblea straordinaria)
L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
ART. 15
(Consiglio Direttivo)
Il consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
È composto al massimo da 13 consiglieri.
L’Assemblea dei Genitori, nel corso della prima seduta, elegge, a maggioranza semplice, al suo interno un Organo Direttivo composto da un Presidente, un VicePresidente, un Segretario, un Tesoriere e n. 8 Consiglieri, massimo due per ciascun plesso.
La durata dell’Organo Direttivo è di tre anni.
ART. 16
(Il Presidente)
Il presidente rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente rappresenta il Comitato dei Genitori nei confronti delle altre famiglie, degli organi Istituzionali dell'Istituto scolastico, delle altre scuole del Comune, degli Enti Locali.
Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 17
(Risorse economiche)
Il Comitato ha in gestione un piccolo fondo, raccolto con varie attività, destinato a finanziare iniziative didattiche e del Comitato stesso per l'esercizio delle funzioni di cui all’articolo 5. Le spese vengono decise esclusivamente nelle riunioni del Consiglio Direttivo con voto della maggioranza dei presenti.
Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- ogni attività di raccolta fondi consentita dalla normativa vigente
- entrate derivanti dall’organizzazione del “Mercatino del Libro Usato” presso la Scuola Fincato-Rosani.
ART. 18
(Bilancio)
L’esercizio sociale dell’Associazione si apre il 15.06 e si chiude il 14.06 di ogni anno.
I documenti di bilancio dell’associazione sono annuali.
Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno trascorso.
Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo. Il termine può essere prorogato a non più di 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed alle attività dell’associazione.
ART. 19
(Convenzioni)
Le convenzioni tra l’associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’organizzazione.
ART. 20
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’organizzazione, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione saranno devoluti all’ISTITUTO COMPRENSIVO VERONA 15 – BORGO VENEZIA
ART. 21
(Disposizioni finali)
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.